web magazine di
cultura politica e costituzionale

IDEATO E DIRETTO
DA ANTONIO CANTARO
E FEDERICO LOSURDO

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IDEATO E DIRETTO DA ANTONIO CANTARO E FEDERICO LOSURDO

Cittadinanza, sicurezza, immigrazione. Legalità senza giustizia

Sicurezza come surrogato della legalità, giustizia sociale ridotta a ordine pubblico, cittadinanza a geometria variabile. Costituzionalmente e politicamente inaccettabile. Le "ragioni", strumentalizzate dalle destre, di chi cerca rifugio nelle politiche identitarie, le ragioni dei “perdenti” della globalizzazione.

La sicurezza si è negli ultimi decenni progressivamente trasformata da condizione sociale e diritto collettivo a dispositivo di controllo, laddove la Costituzione italiana la intende come espressione della protezione dei diritti e delle libertà. “Sicurezza” come surrogato della legalità, giustizia sociale ridotta a ordine pubblico. In particolare, nel discorso delle destre, la sicurezza è frutto di una lotta cieca contro un sospetto, contro un’alterità nemica di una immaginaria italianità: la finzione di una civiltà sotto attacco, in cui l’emergenza è permanente, dissenso e diversità non sono una ricchezza ma un pericolo. Uno scivolamento semantico e politico funzionale alla costruzione di un securitarismo retorico che ridefinisce cittadinanza e diritti, legittimando selezione ed esclusione, mentre il dettato costituzionale postula inclusione e un progetto di eguaglianza sostanziale. Dimenticando che le migrazioni sono irregolari perché rese tali dalle leggi, che trafficanti e passeurs, scafisti e passeggeri non sono la stessa cosa, e che la loro esistenza è conseguenza diretta della mancanza di canali legali di inclusione. L’immigrazione come capro espiatorio delle ingiustizie sociali. Eticamente, politicamente, umanamente inaccettabile per gli eredi di Giuseppe Di Vittorio.

  1. La riforma “identitaria” delle destre. Verso una cittadinanza a geometria variabile

La legge n. 91 del 1992 ha consolidato un modello di cittadinanza basato quasi esclusivamente sulla discendenza. Da oltre 160 anni, l’attribuzione della cittadinanza italiana si fonda sul principio dello ius sanguinis, criterio che assicura la continuità dei legami tra Stato e “diaspora”, favorisce la continuità familiare e garantisce certezza giuridica attraverso un criterio oggettivo di appartenenza.

Con la trasformazione dell’Italia in un Paese d’immigrazione, l’impianto originario della legge del 1992 ha mostrato i suoi limiti, producendo esclusione più che integrazione. Migliaia di giovani nati e cresciuti in Italia sono rimasti, di fatto e di diritto, “stranieri” nel Paese che considerano casa, privi di pieno riconoscimento politico e giuridico.

In questo contesto, il governo guidato da Giorgia Meloni è intervenuto sulla disciplina della cittadinanza per ridefinire i criteri e le procedure. La riforma (decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74) è stata presentata come un intervento “tecnico”, volto a garantire che «la concessione della cittadinanza […] sia riservata a chi ha un legame autentico con la nostra nazione». L’obiettivo dichiarato è rendere il percorso verso la cittadinanza più controllato, meno dipendente da legami familiari o transnazionali e meno esposto ad abusi, come nel caso eclatante della “investment citizenship” (l’acquisizione della cittadinanza a pagamento), anche per la facilità con cui si costruiva una genealogia in assenza di archivi pubblici adeguati all’epoca dell’emigrazione. Se si guarda più in profondità ci si avvede che, in realtà, la riforma ha introdotto un principio di appartenenza “selettiva” che segna un cambio di prospettiva rispetto alla logica dello ius sanguinis.

La riforma tratta gli “oriundi” (cioè i discendenti di italiani emigrati) come se fossero stranieri: li include nelle regole dell’immigrazione. In questo modo, si deforma il funzionamento dello ius sanguinis, che attribuisce la cittadinanza sulla base di un fatto “naturale” – la nascita per discendenza italiana – e non di una scelta amministrativa. Questo cambiamento contrasta con la giurisprudenza della Corte costituzionale che distingue tra “condizioni personali” (fatti naturali come l’essere discendente di italiani) non assoggettabili alla discrezionalità del legislatore e “situazioni” giuridiche create dalla legge[1]. In sintesi: la riforma toglie la protezione costituzionale alla condizione dell’oriundo, trattandola come un semplice status modificabile per via legislativa.

Il governo ha giustificato la stretta sul criterio dello ius sanguinis con due argomenti: la necessità di evitare l’“intasamento amministrativo” derivante dall’eccesso di domande e l’urgenza di preservare il legame “effettivo” tra cittadinanza e comunità nazionale. L’obiettivo politico è chiaro. Ridurre i riconoscimenti della cittadinanza fuori dai confini, coerentemente con la linea espressa da Giorgia Meloni: «non si può essere italiani solo sulla carta». Letti criticamente, questi argomenti rivelano un disegno politico più ampio: trasformare la cittadinanza in uno strumento identitario e difensivo.

In concreto, l’aggiunta dell’art. 3-bis alla legge n. 91 del 1992 elimina l’automatismo che consentiva la trasmissione della cittadinanza per semplice discendenza. Ora l’acquisto della cittadinanza dipende dalla prova di un non meglio specificato “collegamento effettivo e continuativo con la comunità nazionale”, concetto la cui definizione è affidata alla discrezionalità amministrativa e giudiziaria. Tra gli indici possibili figurano la conoscenza della lingua italiana, la residenza di un ascendente o l’iscrizione all’AIRE.

L’impatto potenziale della riforma è significativo: secondo Euronews (aprile 2025), i Paesi più interessati sarebbero Argentina e Brasile, che contano milioni di discendenti di italiani e comunità già radicate in Italia.[2] Cambia, inoltre, il regime giuridico di coloro che sono nati all’estero da cittadini italiani. Chi possiede un’altra cittadinanza non acquisisce più automaticamente quella italiana. Il riconoscimento di quest’ultima è subordinato alla presenza di un genitore o nonno esclusivamente italiano, alla residenza continuativa in Italia di un ascendente, o alla presentazione della domanda prima del 27 marzo 2025. La riforma trasforma la cittadinanza dei minori con ascendenze italiane da diritto fondato sulle origini a “beneficio” concesso discrezionalmente dallo Stato.

Sul piano processuale, la modifica apportata all’art. 19-bis del d.lgs. 150/2011 esclude il giuramento e la prova testimoniale, salvo eccezioni, e pone integralmente sul richiedente l’onere di dimostrare la discendenza e il collegamento effettivo. Una scelta che rischia di accrescere il contenzioso, poiché la documentazione è spesso frammentaria e la valutazione discrezionale.

Accanto alle restrizioni, il governo ha previsto due misure “compensative”: ingresso per lavoro subordinato dei discendenti all’estero anche oltre alle quote di flussi predefiniti e riduzione del requisito della residenza da tre a due anni per figli o nipoti di italiani. Ma sono misure marginali destinate a pochi. Molto più incisivo è stato l’uso politico delle circolari ministeriali, in particolare la n. 36356 del 24 luglio 2025, che, invocando l’“uniformità applicativa”, ha centralizzato l’interpretazione e bloccato letture più inclusive, trasformandole in strumenti di controllo a sostegno dell’impianto selettivo della legge.

In prospettiva storica, la riforma segna una cesura rispetto alla nostra Costituzione. In primo luogo, introduce una discriminazione, in contrasto con l’art. 3 Cost.: la cittadinanza, anziché essere riconosciuta sulla base di criteri chiari e oggettivi, dipende dall’allegazione di mezzi di prova di difficile dimostrazione (“legame di lealtà”) e da valutazioni discrezionali dell’amministrazione (“connessione forte”). In secondo luogo, la logica del “collegamento effettivo” potrebbe scivolare in direzione di un’interpretazione culturale e ideologica della cittadinanza: chi decide se quel collegamento esiste? Con quali criteri?

Si rischia una cittadinanza “a geometria variabile”, affidata al giudizio dell’amministrazione o del giudice, e quindi meno certa. L’introduzione del requisito di un “collegamento effettivo e continuativo” per l’accesso alla cittadinanza non è soltanto un intervento di natura tecnica, ma incide anche sul modo stesso in cui si concepisce il legame tra individuo e comunità politica.

La riforma sembrerebbe muoversi nella stessa direzione indicata dalla sentenza della Corte di Giustizia (29 aprile 2025, causa C-181/23), che ha censurato il programma di investment citizenship maltese[3], in quanto elude l’esigenza di un autentico legame sociale, politico e culturale con il Paese. Anche il programma Investor Visa for Italy[4] consente di acquistare la residenza italiana, requisito fondamentale per accedere alla cittadinanza e mezzo di prova del legame con il territorio, senza la necessità di una presenza fisica continuativa in Italia. Si crea così una corsia preferenziale riservata solo a chi dispone dei mezzi economici necessari: un privilegio da comprare per alcuni, un percorso da costruire per altri.

Il piano simbolico è forse il più rivelatore. Nella narrazione politica della destra italiana, la cittadinanza è divenuta emblema di identità e appartenenza, non diritto ma riconoscimento, non inclusione ma distinzione. Lo Stato non “attribuisce” più la cittadinanza come espressione di eguaglianza, bensì la “concede” come premio di autenticità culturale. La riforma si configura così come traduzione normativa di un immaginario identitario: la cittadinanza non più come infrastruttura democratica, ma come trincea simbolica; non come progetto politico da costruire, ma come eredità da preservare. In questa prospettiva, la comunità nazionale si chiude su sé stessa, trasformando l’idea di popolo da corpo politico plurale a genealogia da difendere da astratti attacchi esterni.

Ecco perché il dibattito odierno sulla cittadinanza, compresa la riforma del 2025 e il referendum uscito sconfitto, tocca corde così profonde: in gioco non è solo il diritto di acquisire un passaporto, ma la definizione stessa di chi siamo. Se il popolo è un’entità chiusa, ereditata per nascita e sangue, allora la cittadinanza diventa barriera. Se invece il popolo è l’insieme di chi partecipa alla Repubblica, allora la cittadinanza deve essere strumento di parificazione, di inclusione e di riconoscimento. Parlare di una riforma che “ferisce” la cittadinanza italiana non è retorica: in questa prospettiva, una cittadinanza “selettiva” rischia di trasformarsi in un privilegio, minando il principio di eguaglianza

  1. L’immigrazione come laboratorio di (in)sicurezza

Il quadro a “geometria variabile” che caratterizza la legislazione sulla cittadinanza si riflette anche nella “condizione giuridica dello straniero”, cui è dedicato l’articolo 10 della Costituzione. Tra i principi fondamentali, questo articolo richiede una regolazione con legge in conformità alle norme del diritto internazionale. Quella dello “straniero” è una categoria frammentata. I cittadini dell’UE godono di uno status “privilegiato” rispetto a cittadini di paesi terzi e apolidi, a cui si applica il Testo unico in materia di immigrazione del 1998 (TUI).

Nel tempo, si è assistito ad una moltiplicazione degli statuti giuridici legati alle condizioni di ingresso e soggiorno sul territorio, con conseguenti differenziazioni di trattamento. Queste differenziazioni non sono “naturali” ma l’esito di scelte politiche e la materia dell’immigrazione si è via via evoluta in chiave securitaria. Tra le recenti innovazioni normative assume rilievo, ai fini di un’analisi del paradigma securitario, il decreto-legge 48/2025, convertito dalla legge 80/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale di servizio, nonché di vittime dell’usura e ordinamento penitenziario”.

Il decreto, che apre ad una “regressione democratica” (Calvano, 2025), è stato convertito in legge senza modificazioni. Il percorso legislativo è stato oggetto di critiche severe anche rispetto al metodo: eterogeneità dei contenuti, interruzione del dibattito parlamentare, insussistenza dei presupposti per la decretazione d’urgenza, accelerazione dei tempi di discussione. Si tenta qui di riflettere su alcune disposizioni in materia di immigrazione che forniscono uno spunto per trattare il tema della “sicurezza” a confronto con il dettato costituzionale. Il decreto, infatti, con la sua eterogeneità, nasconde un filo rosso e si fa espressione del paradigma securitario in una sua forma più compiuta, iscrivendo le azioni e i corpi scomodi – siano essi di migranti, detenuti, manifestanti, attivisti, donne incinte e madri detenute dalle “condotte pericolose” – alla stessa logica di sorveglianza e repressione.

L’articolo 9 modifica l’ipotesi di revoca della cittadinanza acquisita. Il periodo entro cui ciò è possibile, su proposta del Ministro dell’Interno e con decreto del Presidente della Repubblica, è esteso da tre a dieci anni per il cittadino naturalizzato che, condannato per determinati reati, abbia o “possa acquisire” altra cittadinanza. L’articolo 27 introduce il “reato di rivolta” nei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) o in punti di crisi di strutture di frontiera e di accoglienza.[5] Il reato si configura con la partecipazione di almeno tre persone, mediante atti di violenza, minaccia o resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza. Si prevede inoltre la localizzazione e realizzazione di nuovi CPR così come l’ampliamento e il ripristino di quelli esistenti[6]. L’articolo 29 estende alcune sanzioni del codice della navigazione, finora riguardanti il contrasto al contrabbando di tabacchi, alle funzioni istituzionali della guardia di finanza in mare. Sono sanzionabili la disobbedienza all’intimazione di fermo e la commissione di atti di violenza o resistenza da parte del capitano di una nave, anche straniera, contro un’unità navale della guardia di finanza. L’articolo 32 impone ai cittadini non UE di esibire il permesso di soggiorno o altro documento di riconoscimento per l’acquisto di una SIM.

Il Presidente dell’Associazione Antigone ha osservato che le norme volute dall’attuale governo sarebbero ancora più lesive dei diritti fondamentali rispetto a quelle degli anni ‘70, periodo segnato dalla lotta armata e da una legislazione penale dell’emergenza. Attraverso le sue (narr)azioni, la “sicurezza” si fa principio performativo di esclusione, allontanandosi dal disegno costituzionale di tutela della persona umana in quanto tale. Quel disegno universalistico per il quale la libertà personale, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili (art. 2 Cost), «spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (così Corte cost., n. 105 del 2001).

La sicurezza diviene sinonimo di repressione, invece che di promozione del benessere personale e collettivo e delle condizioni che possano contribuire a realizzare una visione di eguaglianza sostanziale, richiamata dall’articolo 3 della Costituzione. Attraverso la criminalizzazione, si stanno alterando i confini di cittadinanza e partecipazione politica. Ciò comporta una regressione dello stato di diritto su cui occorre interrogarsi.

Riguardo alla revoca della cittadinanza, la misura non richiede che l’interessato abbia già un’altra cittadinanza ma che possa eventualmente ottenerla dopo la revoca del Ministro, con il conseguente rischio di apolidia. Oltre a esporre i cittadini alla perdita di protezione da parte dello stato, l’art. 9 citato rende più difficoltosa la permanenza nel paese per chi, pur avendo precedentemente acquisito la cittadinanza italiana, è altresì percepito come “straniero”. L’inasprimento rafforza simbolicamente la narrazione secondo cui quest’ultimo, e non “l’italiano vero”, rappresenta un pericolo sociale. Scontare la propria sentenza infine non conclude il percorso sanzionatorio né prevede una presunzione di reintegrazione sociale; perciò, l’ulteriore condanna è l’estraneità stessa, che può innescare l’allontanamento fisico e giuridico.

Il nuovo reato di rivolta nei CPR e negli hotspot riproduce quello di rivolta in un istituto penitenziario. Sono puniti atti violenti, minacce e resistenze, anche passive, all’esecuzione degli ordini per il mantenimento di ordine e sicurezza[7]. Tornano inevitabilmente alla mente le proteste nelle carceri sovraffollate e nei contesti patogeni dei CPR. Manifestare collettivamente contro il cibo avariato, sarà rivolta? Uno sciopero della fame? Tre persone su un tetto che si rifiutano di tornare in una cella sovraffollata? Rivoltarsi diviene sinonimo di non obbedire.

Il decreto sfuma i confini tra il diritto penale e il diritto amministrativo, in cui carceri, CPR e punti di crisi sono rappresentati in maniera analoga. Questo porta ad alimentare una visione del migrante, trattenuto per un illecito amministrativo, come criminale. Si crea inoltre il paradosso per cui una persona, pur non avendo commesso alcun reato, può trovarsi perseguita per il solo motivo di aver contestato la reclusione, o le sue condizioni, in mancanza di condanna.

È previsto l’ampliamento del sistema di detenzione amministrativa attraverso la realizzazione e il ripristino di ulteriori centri. L’eccezionalità della detenzione pertanto si fa norma. Per quanto le prerogative attinenti alla libertà personale non ammettano nessuna discriminazione tra cittadini e stranieri (Cantaro, Losurdo, 2020), si consolida la prassi del trattenimento del migrante in quanto tale – in un regime privo di alcuna possibilità di re-inserimento sociale, in cui il tempo è soltanto sottratto, con esiti limitati al rimpatrio o al rilascio. Il decreto è in continuità con le politiche del governo Meloni, tra cui possiamo ricordare il cosiddetto “Decreto Cutro” del 2023, il Decreto-legge 124/2023 e il Protocollo Albania.

Se questo è, come definito da Antigone, il più grande attacco alla libertà di protesta nella storia repubblicana, è bene non trascurarne “i silenzi”.  Come già accennato infatti, il decreto estende alcuni reati del codice della navigazione a tutte le situazioni in cui la guardia di finanza ha funzioni di polizia in mare. È facile collocare questa misura in un contesto di progressiva limitazione e criminalizzazione delle ONG impegnate nei salvataggi, su cui era già intervenuto inter alia il Decreto-legge n. 1 2023. Infine, altre disposizioni, pur non espressamente legate a immigrazione e cittadinanza, riguardano una molteplicità di attori, contesti e condizioni sociali di cui non possono essere ignorate le intersezioni e le interconnessioni, specialmente alla luce dell’articolo 3 della Costituzione. Alcune misure avranno un impatto significativo su determinati gruppi, come per esempio chi è di etnia rom e sinti, quali l’aggravante di delinquere in stazioni e convogli (art 11), la punibilità dei minori nell’accattonaggio (art 16) e la facoltatività anziché l’obbligatorietà del rinvio della pena detentiva per donne incinte e madri di prole inferiore ad un anno (art 15). Così si ridisegnano i confini dell’appartenenza e dell’“italianità”, erodendo i diritti delle minoranze, di chi è solidale e, contemporaneamente e con astuzia, il diritto stesso di contestare tali erosioni.

  1. Dove stiamo andando? Chi stiamo diventando?

Dove si sta andando, dunque? Forse verso un mondo che dimentica la sua stessa grammatica morale e legale, dove la parola “protezione” e “umanità” valgono per un numero sempre più ristretto di persone. La domanda più urgente, a ben vedere, è chi stiamo diventando. Se accettiamo che il confine, simbolico e fisico, determini la misura del diritto, allora non sono solo i migranti a essere esclusi: è la nostra stessa idea di umanità che si ritira, passo dopo passo, dietro una frontiera sempre più stretta.

La distorsione più profonda non è nel linguaggio, ma nel decidere chi “merita” protezione e chi, invece, va temuto e escluso. La selezione si basa su presunzioni etniche, nazionali e “morali” che la Carta del’48 si è lasciata alle spalle. Vi è qui una torsione pericolosa: la protezione della persona, da universale, viene ridistribuita e consumata, in nome di una presunta priorità – prima gli italiani – e di scarse risorse.

Il ragionamento andrebbe anzi “rovesciato”. Ripartire dai tratti essenziali ed universali dell’esperienza umana, al di là di un cosiddetto “accidente di nascita” – luogo d’origine, condizioni sociali, appartenenza ad un gruppo etnico. L’aspirazione e il diritto di trasformare e migliorare le proprie condizioni di vita, cui è connessa l’emigrazione, è prerogativa di ogni persona (art. 16, secondo comma, Cost.). Non si tratta di un fenomeno economico ma espressione di libertà ed emancipazione. In un contesto globalizzato, non è solo la circolazione di merci e capitali a generare benefici: la mobilità delle persone è un bene inestimabile ed è veicolo di idee, competenze e conoscenze. L’ingresso di nuovi cittadini rappresenta una ricchezza e una forza di rinnovamento civico per un paese che, come il nostro, soffre di un impoverimento demografico, sociale e produttivo.

La narrazione politica attuale invece compie un’acrobazia: trasforma la geografia in destino, la tragedia in argomento di sicurezza, i naufraghi in minacce, la protezione in affare di ordine pubblico, l’esito dell’azione o inazione governativa in fatalità o disgrazia inevitabile[8]. Legittima distinzioni basate su casualità di nascita – gruppi di appartenenza, luoghi, corpi, sessi – ignorando come esse siano discriminazioni ed eludendo i principi costituzionali, intorbidendo il diritto all’eguaglianza, frammentando e indebolendo il conflitto sociale che invece trova la sua realizzazione nella pluralità delle lotte.

Il paradosso è evidente: si invoca il “diritto” di negare diritti, si parla di umanità selezionandola, la “sicurezza” alimenta la paura. Si dimentica che le migrazioni sono “irregolari” perché rese tali dalle leggi, che trafficanti e passeurs, “scafisti” e passeggeri non sono la stessa cosa, e che la loro esistenza è conseguenza diretta della mancanza di canali legali. Così l’immigrazione diventa il capro espiatorio delle ingiustizie sociali.

Le politiche italiane hanno alle spalle il supporto della cosiddetta Europa Fortezza, che già nel periodo 2019-2024 prevedeva il rafforzamento dei confini esterni e degli accordi di esternalizzazione nella priorità cosiddetta “promozione del nostro stile di vita europeo: proteggere i nostri cittadini e i nostri valori”. Come si è passati da un’Europa nata per unire ad una che elegge le frontiere a “valore”, in nome di un presunto “stile di vita europeo”? È in continuità con le promesse precedenti che, nel 2024, viene adottato il Nuovo Patto sull’Immigrazione e l’Asilo[9]. In questo quadro, l’Italia si distingue inoltre con il progetto Albania, per solerzia nel protagonismo del respingimento.

Giuseppe Di Vittorio, già nel 1937, indicava una via per superare le divisioni e difendere l’unità nelle lotte, oltre le appartenenze. Scriveva: «Che cosa vogliono i lavoratori, antifascisti e fascisti, cattolici e atei? Essi vogliono tutti migliori condizioni di vita; essi vogliono tutti vivere in pace, e perciò detestano la guerra; essi vogliono – tutti – essere liberi, vivere in libertà; essi vogliono – tutti – il benessere […]». Parole ancora attuali, oggi che le rivendicazioni di libertà attraversano una molteplicità di terreni di lotta — lavoro, welfare, casa, cura, accesso ai servizi — in un sistema che nega l’apertura verso “altri” e alimenta disuguaglianza e competizione. La logica è chiara: il cittadino deve temere lo straniero, il povero italiano deve temere il povero migrante, la “nostra” donna l’uomo “altro”, mentre deve imparare a diffidare della sorella “sottomessa” quanto di quella che sfida il patriarcato – un’“ideologia” inesistente, ci rassicura il Ministro Valditara[10].

  1. Cosa possiamo (dobbiamo) fare?

È necessario e urgente prendere sul serio le destre. Perché le loro politiche convincono? Perché le loro proposte confortano? Riconoscerne il potere e la pericolosità politica e sociale per saperne smascherare l’ipocrisia, per contrapporsi a una logica del confine, fisico e simbolico, che si finge protettivo e unica soluzione, per criticarne le prepotenze, i meccanismi, e proseguire nella realizzazione del dettato costituzionale. Ma non troppo sul serio: non legittimiamone i linguaggi, le categorizzazioni, i paradigmi. Le persone non sono illegali in quanto, semplicemente, sono presenti e umane; non esistono i veri italiani; non esiste un dopo per la nostra umanità, se prima una parte d’essa è stata “democraticamente” esclusa.

In questo quadro di equilibrismi pericolosi e di distorsioni non possiamo evitare di interrogare anche le sinistre: per ricordarsi di essere un contrappeso alle attuali derive autoritarie, alle narrazioni manipolative, alle tendenze discriminatorie, e per costruire risposte. Ricordandosi, ad esempio, che nel disprezzo per “chi vota male” c’è il rischio di riprodurre la stessa logica divisiva che si vorrebbe combattere. Le democrazie muoiono non solo per mancanza di coraggio, ma per eccesso di imitazione. I nuovi “-ismi” — populismi, sovranismi e simili — crescono dove la politica ha smesso di confrontarsi con la realtà e quindi di essere popolare, sostituendo il conflitto con una gestione sterile del presente, senza lungimiranza. Chi si rifugia nei nazionalismi non è necessariamente il nemico: le sue scelte riflettono in parte anche l’abbandono politico e culturale che ha subito in quanto “perdente” della globalizzazione.

L’invito, quindi, non è solo di presidiare e resistere, ma (ri-)costruire un “noi” fondato sulle intuizioni racchiuse nei principi costituzionali, sulla solidarietà abilitante, vissuta e praticata. Ricordarsi che la lotta comune non si costruisce contro qualcuno, ma insieme a chi subisce — spesso inconsapevolmente — lo stesso sistema che opprime. Offrirsi non solo come “l’opposto” di qualcosa ma come concreta alternativa. Forse il punto è questo: non stiamo andando verso qualcosa, ma solo contro qualcuno.

Stiamo cedendo alla politica dell’esclusione, divenuta il linguaggio comune d’Europa e il collante emotivo di una cittadinanza, infine, insicura. Ma l’insicurezza, come la sicurezza, non è destino — si costruisce. (Ri)pensiamo un nuovo lessico della convivenza che abbandoni il registro bellico, un antifascismo quotidiano fatto di relazioni, di presenze, di corpi nelle piazze, nelle scuole, nei quartieri, di corpi che tornano ad una pratica di sicurezza come diritto collettivo e protezione reciproca. Riprendere l’articolo 3 della Costituzione non è solo un ideale, ma un compito: “rimuovere gli ostacoli”. L’ostacolo oggi siamo anche noi, quando accettiamo la disuguaglianza come inevitabile e necessaria, la violenza come normale, la frontiera come unico e naturale metodo di protezione. Il compito politico, allora, non è “difendere” un “nostro” stile di vita, ma accogliere la necessità di inventarne uno nuovo: fondato sulla realtà della convivenza. Ri-costruiamo la sicurezza attraverso i diritti, nella certezza dei diritti, per tutti. E allora coltiviamo la cura reciproca, educhiamo(ci) all’indignazione e al dissenso.

Sistemiamo la ‘stanza dell’ospite’ nella “nostra” casa comune, la Repubblica. Che significa rendere abitabile lo spazio politico, riaprirlo alla presenza dell’altro e alla nostra stessa presenza, restituendo(ci) una visione di accoglienza e cosmopolitismo. Non è un atto di carità, non è ingenuità o buonismo, ma la responsabilità di tendere verso quella visione così cara al dettato costituzionale. Perché la casa democratica non si difende chiudendo porte, ma rendendo vivibili le stanze in cui tutti, prima o poi, potremmo trovarci stranieri.

 

Autori citati

Agier M., Lo straniero che viene. Ripensare l’ospitalità, Raffaello Cortina Editore, 2020.

Amato G., Barberis B., La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, il Mulino, 2018.

Antonello C., La criminalizzazione delle ONG che operano salvataggi in mare tra “decreto legge sicurezza” e tutela multilivello della libertà di associazione, in Questione Giustizia, 21 luglio 2025.

Arena A. I., Il c.d. “decreto-legge sicurezza” (notazioni critiche sui profili procedurali), in Osservatorio costituzionale AIC, n. 3, 2025, 54.

Articolo21, Appello per una sicurezza democratica (27 aprile 2025).

Assemblea Costituente, Atti (1946–1947), in particolare le sedute del 13 marzo 1947 (Moro), del 22 dicembre 1946 (Terracini) e gli interventi di Togliatti, La Pira e Fanfani.

Associazione Antigone, Il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana italiana, Momo edizioni, 2024.

Balduzzi R., Il decreto con forza di legge e la sicurezza pubblica, in La Lettera AIC, n. 4, 15 aprile 2025.

Bartole S., La cittadinanza nella Costituzione repubblicana, Jovene, 1998.

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Biondi Dal Monte F., Rossi E., Diritto e immigrazioni. Percorsi di diritto costituzionale, il Mulino, 2022.

Calamandrei P., Discorso sulla Costituzione, ried. Laterza, 1955.

Calvano R., Commissione Affari costituzionali, Camera dei deputati, 23 aprile 2025, sul disegno di legge AC 2355, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”. Disponibile su: <https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM01/Audizioni/leg19.com01.Audizioni.Memoria.PUBBLICO.ideGes.61837.23-04-2025-16-20-52.074.pdf>.

Camera dei deputati, Servizio Studi (2025). Dossier sul D.L. 36/2025 – Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

Cantaro A., Losurdo F., Personal Freedom of the International Protection Seeker, in A Quarterly Review for Criminal Justice, 2020, 417.

Costa P., Cittadinanza. Storia di un’idea dall’antichità a oggi. (Roma-Bari: Laterza, 1999).

Di Vittorio G., Le strade del lavoro. Scritti sulle migrazioni (a cura di Colucci M.) Donzelli editore, 2012.

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[1] Già con la sent. n. 15/1960, ma anche con la sent. n. 25/2025.

[2] Si veda: <https://it.euronews.com/my-europe/2025/04/01/stretta-del-governo-meloni-sulla-cittadinanza-per-i-discendenti-di-italiani-allestero-cosa>.

[3] Trattasi di programmi che consentono l’acquisto della cittadinanza tramite investimenti economici nel Paese (imprese, donazioni o acquisti immobiliari) senza richiedere un reale legame di residenza o integrazione.

[4] Si veda: <https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/it/>.

[5] Previste all’articolo 10-ter del TUI, ovvero in un punto di crisi allestito all’interno di strutture di frontiera, secondo la cosiddetta legge Puglia 1995, e punti di crisi all’interno di centri di accoglienza, secondo il decreto-legislativo 142/2015.

[6] Previste all’articolo 19(3-bis) del decreto-legge 13/2017.

[7] Si veda quanto già contenuto nell’ordinamento penitenziario, secondo cui non è consentito l’uso della forza fisica nei confronti dei detenuti se non indispensabile per inter alia vincere la resistenza, anche passiva, agli ordini (art 41).

[8] A tal proposito, l’intervento della Presidente del Consiglio Meloni il 24 settembre 2025 all’80° Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che chiede una “revisione profonda” degli strumenti del diritto internazionale a partire dalle convenzioni che regolano la migrazione e l’asilo, poiché queste sarebbero “regole sancite in un’epoca nella quale non esistevano le migrazioni irregolari di massa, e non esistevano i trafficanti di esseri umani. Convenzioni non più attuali […] che, quando vengono interpretate in modo ideologico e unidirezionale da magistrature politicizzate, finiscono per calpestare il diritto, invece di affermarlo”. Per Meloni la revisione è necessaria per “costruire un sistema che sia al passo con i tempi, capace di tutelare i diritti umani fondamentali, insieme però alla sacrosanta prerogativa di ogni Nazione di proteggere i propri cittadini e i propri confini, esercitare la propria sovranità, governare il tema della migrazione, che impatta sulle persone, particolarmente su quelli più fragili”. Disponibile a: <https://www.governo.it/it/articolo/lintervento-del-presidente-meloni-all80-assemblea-generale-delle-nazioni-unite/29842>.

[9] Questo porta il diritto d’asilo e la migrazione internazionale ancor più in una dimensione di controllo e disciplinamento, con il consolidamento del sistema di “hotspot”, le finzioni giuridiche, gli escamotage extraterritoriali e l’esternalizzazione, la norma della detenzione, che traduce persone in numeri e percentuali.

[10] Si veda il videomessaggio del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin presso la Camera dei Deputati il 18 novembre 2024.

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