In sintesi, i Trattati europei attribuiscono primato incondizionato ai diritti economici. Sono considerati libertà da tutelare a prescindere dal loro portato sociale. Nella nostra Costituzione, ma vale anche per altre Costituzioni, invece, i diritti economici sono limitati da una imprescindibile funzione sociale (articoli da 41 a 45). Di fronte all’evidente divergenza, la nostra Corte Costituzionale in almeno 3 sentenze (183/1973, 170/1984, e 115/2018) ha riconosciuto che la normativa europea può essere soggetta al sindacato della Consulta in caso di contrasto “con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana”. Quindi, i giudici costituzionali italiani ma, come abbiamo letto, anche i giudici costituzionali tedeschi, cechi, portoghesi e, da ultimo, polacchi, evidenziano “controlimiti” al primato del diritto europeo, ossia principi primari che non possono essere lesi dal diritto comunitario che, invece, prevale, come le citate sentenze della Consulta affermano, sulle altre norme costituzionali.
Qui, non si mette in discussione la necessità di un ordinamento giuridico europeo condiviso e affidato alla giurisprudenza di una Corte sovranazionale. Qui, si pone un problema politico e di democrazia decisivo per la dignità del lavoro, la lotta alle disuguaglianze, la conversione ambientale. Esorcizzarlo a colpi di anti-sovranismo, come fa sistematicamente la sinistra ufficiale, implica abdicare alla propria autonomia culturale e rinunciare ad esercitare il proprio mestiere. Qui, arriviamo al nodo politico centrale, efficacemente sintetizzato da Cesare Salvi nel testo citato sopra: “il principio sociale che informa la nostra Costituzione è da considerare principio supremo e quindi prevalente rispetto a quelli del diritto europeo?” L’astrazione dei diritti economici e del diritto di proprietà dalla loro funzione sociale determina la non riconoscibilità del nostro ordine costituzionale? La risposta, tratta dalle letture di costituzionalisti di vari orientamenti culturali, è sì: il principio sociale è cardine della nostra Carta fondamentale, è principio supremo, ne è tratto di riconoscibilità. Quindi, secondo almeno una parte, larga e autorevole, della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, il principio sociale prevale sulle norme dei Trattati europei in conflitto con esso in quanto è un “controlimite”.