IDEATO E DIRETTO
DA ANTONIO CANTARO
E FEDERICO LOSURDO

IDEATO E DIRETTO DA ANTONIO CANTARO E FEDERICO LOSURDO

L’UE salva i suoi valori o si autoassolve dai suoi errori?

L’esempio ungherese testimonia l’ampia flessibilità dei grandi capitali europei, i quali sanno adattarsi anche agli Stati illiberali, sostenendone economicamente i governanti; le élites politiche europee, dal canto loro, si sono dimostrate assai più tempestive nel reprimere i tentativi democratici di ridistribuire ricchezza dall’alto al basso (la Grecia di Syriza) che nel reprimere i governi autoritari capaci di garantire lucrosi affari al grande capitale transnazionale (Gàbor Scheiring, p. 342).

In termini generali, è stato affermato che il fallimento delle operazioni di innesto della Rule of Law in ordinamenti caratterizzati da un passato autoritario o comunque estraneo al costituzionalismo occidentale è assai probabilmente dovuto al fatto che gli zelanti promotori della Rule of Law non hanno guardato all’intrinseca finalità di quest’ultima, bensì a finalità ulteriori (in primis, la capacità di attrarre capitale), che non possono in alcun modo illuminare sull’autentica natura della Rule of Law. Quest’ultima non è riducibile a una tecnologia istituzionale indipendente dai fini immanenti della Rule of Law e dall’apprezzamento di tali fini da parte della società in cui la si vuole innestare. Tali operazioni di innesto rischiano sempre di scambiare i valori – e in particolare la Rule of Law – per lo loro epifanie esterne (la check-list standardizzata di istituzioni e norme normalmente possedute dagli Stati modello). Tanto più è geopoliticamente necessario annettere a un blocco di Stati o a un’organizzazione internazionale questo o quello Stato, tanto più sarà alto il rischio di commettere tale errore. Le istituzioni che si presume strutturino la Rule of Law non sono mai all’altezza del compito loro affidato dai promotori dell’innesto, ossia del compito di “creare” la cultura diffusa della Rule of Law in modo che effettivamente sia la “legge” (il diritto) a orientare e limitare l’operato dei poteri sociali, politici o economici (Krygier, p. 75).

Ma come per la fiaba dell’euro “inducente” (una moneta unica senza stato che avrebbe creato ex post le precondizioni per il suo buon funzionamento, grazie alle magnifiche virtù della libera circolazione dei capitali: Guazzarotti), anche per la Rule of Law si è voluto immaginare che dalle istituzioni (prima tra tutte l’indipendenza della magistratura) sarebbe sbocciata la cultura della Rule of Law, invertendo il processo causale che ha caratterizzato la storia di altri ordinamenti.

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