Oltre al fatto che per tutta la durata dei Piani fiscali nazionali approvati dall’UE essi non potranno essere modificati salvo che si verifichino circostanze oggettive che ne rendano impossibile l’attuazione, ma in questo caso lo Stato membro dovrebbe presentare un “nuovo” Piano che dovrebbe essere approvato mediante il medesimo processo di convalida posto in essere per il Piano originario, il che pare poco conciliabile con quanto previsto dall’art. 81 della nostra Costituzione (Salmoni).
Superare i dogmi indiscussi del mercato e della concorrenza
Il vero e proprio caos economico e finanziario che affligge la gran parte degli Stati UE ha aumentato le preesistenti divergenze economiche, sociali e territoriali.
La decisione di cambiare la normativa sul PSC, quindi, è importante e auspicabile ed era attesa da Governi, analisti, economisti, ma anche da molti giuristi.
Essa, però, si intreccia in maniera alquanto confusa e complessa con tutte le altre riforme o proposte di riforme in campo: il “nuovo” Trattato MES, l’istituzione dell’Agenzia del debito, il completamento dell’Unione bancaria europea, l’istituzione del Fondo per la sovranità europea (per fare fronte all’Inflation Reduction Act adottato dagli Stati Uniti e finanziato da debito comune europeo che, però, ha già scatenato le discussioni tra i diversi Stati membri), la parziale interruzione da parte della BCE dell’acquisto di titoli di Stato a supporto dei Paesi con maggiori difficoltà finanziarie e la sua subordinazione alle regole e alle condizionalità sancite nel Transmission Protection Instrument (il c.d. TPI).
Una vera e propria giungla di norme sulla quale, probabilmente (e suppongo correttamente dal loro punto di vista), la gran parte degli economisti non ferma l’attenzione essendo focalizzati sulla soluzione di “altri” problemi, ma la cui complessità e pericolosità i giuristi non possono ignorare, sussistendo il rischio concreto di vanificare l’applicabilità di uno dei principi fondamentali della civiltà giuridica contemporanea, quello della certezza del diritto.