[…]
Che l’Europa sia essenzialmente una «comunità di diritto», ebbe a spiegarlo già il primo presidente della Commissione. Sin dall’esordio del processo integrativo si è fatto affidamento decisivo sul diritto e sulle sue risorse. Al diritto si è chiesto di trascendere definitivamente lo stato di natura nel quale erano precipitate le relazioni tra gli Stati europei, superando il loro passato bellicoso con un ordine di pace basato sull’addomesticamento dell’egoismo economico dei paesi fondatori della nuova Comunità.
L’integrazione attraverso il diritto
La celebre formula della «integrazione attraverso il diritto» si è imposta nei primi anni Ottanta come motto di successo grazie all’opera seminale di giuristi tra i più influenti nella scena europea. In effetti, nessun altro tentativo di razionalizzazione ha saputo restituire più compiutamente di quello espresso con tale formula lo specifico equilibrio tra diritto e politica sul quale si è costruito il processo d’integrazione europea nella sua fase formativa.
[…]
L’Unione monetaria e il vuoto di solidarietà
L’Unione monetaria, come concepita dal Trattato di Maastricht del 1992, era evidentemente un progetto politico, ma un progetto nuovamente affidato ai codici normativi della integrazione attraverso il diritto. La moneta unica non doveva essere infatti affidata ad un’Unione politica, ma doveva essere vincolata da un rigido sistema di norme giuridiche sovranazionali, preordinate a compensare il vuoto di solidarietà politica tra gli Stati membri. La politica monetaria veniva in tal modo federalizzata e al contempo depoliticizzata.
Questa costruzione svela tuttavia sin dall’origine una differenza decisiva rispetto al classico paradigma della integrazione attraverso il diritto. La differenza essenziale rispetto alla funzione assegnata da Weiler al diritto nel processo di integrazione comunitaria sta nel fatto che in quella concettualizzazione sopranazionalità normativa e politica intergovernativa debbono mantenersi in equilibrio. Il carattere duale del sistema comunitario implica, in quel modello, un necessario equilibrio dinamico tra diritto e politica nella costruzione europea. Il diritto sovranazionale non avrebbe dovuto e potuto sostituirsi interamente al processo politico di integrazione, l’equilibrio complessivo del sistema comunitario dipendendo, in questo schema concettuale, dai meccanismi di adattamento e di bilanciamento reciproco tra le due componenti.